LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giuseppe Rinonapoli, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, 39, presso l'avv. Marcello De Cesaris che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Albanese Giorgio, intimato. Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3711 della Corte di appello di Roma del 9 febbraio-4 ottobre 1990 (r.g. 3598/88). Udito il consigliere relatore dott. Lorenzo Pitta' nella pubblica udienza del 10 giugno 1992. E' comparso l'avv. M. De Cesaris. Sentito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. RILEVATO IN FATTO che con sentenza del 2 giugno 1988 il tribunale di Roma dichiarava la risoluzione del contratto di locazione relativo ad un appartamento locato dal fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. a Giorgio Albanese resosi inadempiente per avere adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito; che con sentenza del 4 ottobre 1990, la Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale Giorgio Albanese aveva impugnato la decisione del tribunale, aveva accolto uno dei motivi dell'impugnazione con cui l'appellante aveva eccepito la decadenza del locatore dall'azione proposta dopo il termine di tre mesi stabilito dal primo comma dell'art. 80 della legge n. 392/1978, avendo escluso l'applicazione al suddetto termine della sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e rilevando che il fondo pensioni - che aveva avuto conoscenza della mutata destinazione dell'appartamento, in seguito alla lettera del proprio amministratore rag. Beltramio dell'11 luglio 1985 - avrebbe dovuto proporre l'azione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione entro il termine, non suscettibile di sospensione, di tre mesi decorrente dalla suddetta data, mentre la relativa citazione era stata notificata il 22 novembre 1985, dopo la scadenza del termine; che il fondo pensioni ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, rilevando che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere applicabile la sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche all'ipotesi prevista dall'art. 80 della legge n. 392/1978 e, pertanto, ha chiesto: la cassazione dell'impugnata sentenza e subordinatamente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1969, n. 742, in quanto non applicabile al termine trimestrale previsto dall'art. 80 della legge n. 392/1978. Considerato in diritto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969 (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) nella parte in cui esclude che la sospensione dei termini processuali sia applicabile anche al termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 80 della legge n. 392/1978, e' rilevante ai fini della decisione perche' nella specie tale termine puo' ritenersi rispettato soltanto ammettendo che il suo decorso sia rimasto sospeso nel periodo previsto dalla legge n. 742/1969; che la questione non e' manifestamente infondata, in quanto: la Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969, nella parte in cui prevede la sospensione dei termini per agire in giudizio stabiliti a pena di decadenza da norme sostanziali, quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto (sentenza n. 49/1990, in tema di impugnazione giudiziale di delibere di assemblee di condominio, nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 del c.c.); che l'art. 80, primo comma, della legge n. 392/1978 prevede che, se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto nel termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; che siffatta risoluzione del contratto, inquadrabile nella risoluzione per inadempimento prevista in via generale dall'art. 1453 del c.c., deve essere ottenuta in via giudiziale, essendo la sentenza di risoluzione un elemento essenziale della fattispecie risolutiva; che in particolare la brevita' del suddetto termine rende difficile al locatore che intenda esercitare il proprio diritto di chiedere la risoluzione del contratto nei confronti del conduttore che abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, di munirsi della necessaria - ed obbligatoria - difesa tecnica quando, nella durata di detto termine sia incluso il periodo feriale; e cio' proprio perche' l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la suddetta sospensione non fosse estesa anche al termine stabilito dal menzionato art. 80, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, non ravvisandosi, per altro, preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine e la conseguente sottrazione dello stesso alla sospensione durante il rapporto feriale.