LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fondo
 pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.  in  persona  del  suo
 presidente   e   legale  rappresentante  dott.  Giuseppe  Rinonapoli,
 elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere  Mellini,  39,  presso
 l'avv. Marcello De Cesaris che lo rappresenta e difende giusta delega
 in calce al ricorso, ricorrente, contro Albanese Giorgio, intimato.
    Visto  il  ricorso  avverso  la  sentenza  n.  3711 della Corte di
 appello di Roma del 9 febbraio-4 ottobre 1990 (r.g. 3598/88).
    Udito il consigliere relatore dott. Lorenzo Pitta' nella  pubblica
 udienza del 10 giugno 1992.
    E' comparso l'avv. M. De Cesaris.
    Sentito  il  p.m.,  in persona del sostituto procuratore generale,
 dott. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento del  primo  motivo
 con assorbimento del secondo.
                           RILEVATO IN FATTO
      che  con  sentenza  del  2  giugno  1988  il  tribunale  di Roma
 dichiarava la risoluzione del contratto di locazione relativo  ad  un
 appartamento  locato  dal fondo pensioni del personale di ruolo della
 S.I.A.E. a Giorgio Albanese resosi  inadempiente  per  avere  adibito
 l'immobile ad uso diverso da quello pattuito;
      che con sentenza del 4 ottobre 1990, la Corte d'appello di Roma,
 dinanzi  alla quale Giorgio Albanese aveva impugnato la decisione del
 tribunale, aveva accolto uno dei  motivi  dell'impugnazione  con  cui
 l'appellante  aveva  eccepito  la  decadenza del locatore dall'azione
 proposta dopo il termine  di  tre  mesi  stabilito  dal  primo  comma
 dell'art.  80  della legge n. 392/1978, avendo escluso l'applicazione
 al suddetto termine della sospensione prevista dalla legge 7  ottobre
 1969,  n.  742  e  rilevando  che il fondo pensioni - che aveva avuto
 conoscenza della mutata destinazione  dell'appartamento,  in  seguito
 alla lettera del proprio amministratore rag. Beltramio dell'11 luglio
 1985  -  avrebbe  dovuto  proporre  l'azione  diretta  ad ottenere la
 risoluzione  del  contratto  di  locazione  entro  il  termine,   non
 suscettibile  di  sospensione,  di tre mesi decorrente dalla suddetta
 data, mentre  la  relativa  citazione  era  stata  notificata  il  22
 novembre 1985, dopo la scadenza del termine;
      che  il  fondo  pensioni  ha  proposto ricorso per la cassazione
 della sentenza di secondo grado, rilevando  che  la  Corte  d'appello
 avrebbe  dovuto  ritenere  applicabile  la  sospensione  dei  termini
 durante il periodo feriale, anche all'ipotesi prevista  dall'art.  80
 della  legge  n.  392/1978  e,  pertanto,  ha  chiesto: la cassazione
 dell'impugnata sentenza e  subordinatamente,  la  trasmissione  degli
 atti     alla    Corte    costituzionale    perche'    si    pronunci
 sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9  ottobre
 1969,  n.  742,  in  quanto  non  applicabile  al termine trimestrale
 previsto dall'art. 80 della legge n. 392/1978.
    Considerato  in  diritto  che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della legge n. 742/1969 (in riferimento
 all'art. 24 della Costituzione) nella parte in  cui  esclude  che  la
 sospensione  dei termini processuali sia applicabile anche al termine
 di tre mesi di cui  al  primo  comma  dell'art.  80  della  legge  n.
 392/1978,  e'  rilevante ai fini della decisione perche' nella specie
 tale termine puo' ritenersi rispettato soltanto ammettendo che il suo
 decorso sia rimasto sospeso  nel  periodo  previsto  dalla  legge  n.
 742/1969;
      che  la questione non e' manifestamente infondata, in quanto: la
 Corte   costituzionale   ha    gia'    dichiarato    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della legge n. 742/1969, nella parte in
 cui  prevede  la  sospensione  dei  termini  per  agire  in  giudizio
 stabiliti  a  pena  di  decadenza  da  norme  sostanziali,  quando la
 possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
 rimedio per far valere il suo diritto (sentenza n. 49/1990,  in  tema
 di  impugnazione  giudiziale  di delibere di assemblee di condominio,
 nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 del c.c.);
      che l'art. 80, primo comma, della legge n. 392/1978 prevede che,
 se il conduttore adibisce l'immobile ad  un  uso  diverso  da  quello
 pattuito,  il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto nel
 termine di decadenza di tre mesi dal  momento  in  cui  ne  ha  avuto
 conoscenza;
      che  siffatta  risoluzione  del  contratto,  inquadrabile  nella
 risoluzione per inadempimento prevista in via generale dall'art. 1453
 del c.c., deve essere ottenuta in via giudiziale, essendo la sentenza
 di risoluzione un elemento essenziale della fattispecie risolutiva;
      che in  particolare  la  brevita'  del  suddetto  termine  rende
 difficile  al  locatore  che intenda esercitare il proprio diritto di
 chiedere la risoluzione del contratto nei  confronti  del  conduttore
 che  abbia  adibito  l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, di
 munirsi della necessaria - ed obbligatoria - difesa  tecnica  quando,
 nella  durata di detto termine sia incluso il periodo feriale; e cio'
 proprio perche' l'istituto della sospensione dei termini  processuali
 in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di
 riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la
 suddetta  sospensione non fosse estesa anche al termine stabilito dal
 menzionato art. 80, ne risulterebbe menomato il diritto  alla  tutela
 giurisdizionale,  in  contrasto con l'art. 24 della Costituzione, non
 ravvisandosi, per altro, preminenti ragioni a tutela di altri  valori
 costituzionali  che  impongano  la  rigorosa  osservanza del suddetto
 termine e la conseguente sottrazione dello  stesso  alla  sospensione
 durante il rapporto feriale.